• LO STATUTO

[estratto dallo Statuto...]

STATUTO
Organizzazione di Volontariato (ODV)
 
 
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione non
riconosciuta avente la seguente denominazione:
CASA MIA ODV”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Udine presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della Misericordia”, Piazzale S. Maria della Misericordia 15, Udine. L’Associazione ha durata illimitata.
L’eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall’assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle
seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, riconducibili alle
seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell’art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.238 e successive modificazioni, e interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni; (lettera a del D.Lgs. 117/17 – art.5)

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; (lettera q del D.Lgs. 117/17 – art.5).

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L.19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. (lettera u del D.Lgs. 117/17 – art.5)
 
L’associazione è costituita soprattutto al fine di provvedere alla costruzione, alla cura e alla gestione di unità abitative destinate ad alloggiare gratuitamente i parenti impegnati nell’assistenza di ammalati degenti negli Istituti ospedalieri del Friuli Venezia Giulia e ospitare i pazienti che, pur essendo dimessi dalla clinica, devono restare ad essa vicini per i controlli terapeutici; il proposito è quello di dare agli ospiti un concreto supporto di solidarietà.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,
secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all’Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le
proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
 
 
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